Sez. 3, Sentenza n. 45562 del 21/11/2001 Ud. (dep. 21/12/2001) Rv. 220740 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Sentenza assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto e abolitio criminis - Pronuncia del giudice dell'impugnazione di non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - Necessità di preventiva verifica della sussistenza del fatto - Fondamento.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In caso di "abolitio criminis" intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. la formula "perché il fatto non sussiste" deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)