Sez. 1 - , Ordinanza n. 7413 del 07/03/2022 (Rv. 664311 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI | Fecondazione eterologa eseguita all’estero - Minore nato in Italia - Indicazione nell'atto di nascita di due donne quali genitori - Rettificazione - Fondamento.
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore.
Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 5 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)