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Sez. L, Ordinanza n. 2528 del 03/02/2025 (Rv. 673806-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 8, comma 4-bis, della l. n.
Stato
decisa il 2025-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673806-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

223 del 1991, vigente ratione temporis - Cause di esclusione - "Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" e "rapporto di collegamento o controllo" - Nozioni - Ratio del beneficio - Interpretazione conforme - Necessità.

La fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della l. n. 223 del 1991 è preclusa quando l'impresa che ha disposto il licenziamento e quella che ha riassunto hanno "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" o sono in "rapporto di collegamento o controllo" e dette locuzioni, di ampio tenore, devono essere interpretate in coerenza con la ratio della concessione dei benefici e, cioè, favorire l'effettivo incremento dell'occupazione con riassunzione dei lavoratori licenziati da parte di strutture completamente nuove; ne consegue che è sufficiente, al fine dell'integrazione del primo tratto definitorio, la sussistenza di un nucleo proprietario comune in grado di attuare un'operazione di ristrutturazione che si traduce in licenziamenti da parte di un'azienda e riassunzione da parte dell'altra e, ai fini dell'integrazione del secondo, la reiterazione di condotte coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, non occorrendo invece che ricorrano i rapporti tipizzati di cui all'art. 2359 c.c.

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)