Sez. 1, Sentenza n. 10721 del 05/07/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156095 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - EQUIVALENZA A SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE ALL'IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - EQUIVALENZA A SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE ALL'IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITÀ.*
Il differimento del dibattimento ad udienza fissa, che, in sostanza è equiparabile al rinvio a tempo indeterminato, previsto dall'art. 432 cod. proc. pen., consente, quando lo imputato è presente o abbia rifiutato o rinunciato a comparire, la notificazione orale ex art. 166 quarto comma, cod. proc. pen., da parte del Presidente del collegio o dal pretore, della nuova udienza. Qualora difetta tale presupposto la citazione per la nuova udienza deve essere rinnovata nelle forme ordinarie ex art. 432 secondo comma cod. proc. pen.. (nella specie, l'imputato non fu presente all'udienza in cui fu deciso il rinvio). (V mass n 152961).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)