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Sez. 6, Sentenza n. 28252 del 06/04/2017 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 270565 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Applicabilità della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata - Valutazione del reato per il quale si procede - Riferimento all'indagine nel suo complesso e non alla responsabilità dei singoli.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270565-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero quella speciale per la criminalità organizzata, va fatta con riguardo all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)