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Sez. 4, Sentenza n. 2066 del 29/08/1996 Cc. (dep. 23/09/1996) Rv. 205570 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere | Soggetto tossicodipendente - Che abbia in corso programma terapeutico di recupero - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Insussistenza - Divieto di disporre la custodia in carcere - Stupefacente detenuto - Consumo anche personale - Condizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205570-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere

In tema di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, l'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non pone altra condizione diversa dalla insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In particolare, non prevede che il titolo di custodia cautelare sia stato emesso in relazione alla illecita detenzione di sostanza stupefacente, della quale l'indagato sia anche consumatore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)