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Sez. 6, Sentenza n. 1771 del 03/05/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202591 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere | Di soggetto tossicodipendente - Che abbia in corso programma terapeutico di recupero - Accertata sussistenza di tale situazione - Precedenti penali non connotati di rilevanza - Ostacolo alla revoca della misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202591-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere

Qualora venga accertata la sussistenza del presupposto di cui all'art. 89 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, situazione obiettiva di persona imputata tossicodipendente "che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura organizzata" - non possono costituire ostacolo alla revoca della misura della custodia cautelare in carcere i precedenti penali del soggetto sottoposto alla medesima, costituiti da reati in materia di droga e contro il patrimonio, non connotati da rilevanza alcuna e per giunta attinenti al procacciamento di mezzi finanziari per forniture di droga da parte del tossicodipendente - siffatti precedenti sono utili per una prognosi di reiterazione criminosa, ma non sono di per sè sintomatici della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari la cui sussistenza, ai sensi della citata disposizione, non consente la revoca in questione: l'esposizione a pericolo dell'interesse di tutela della collettività deve infatti imporsi secondo tale norma con caratteristiche di importanza del tutto straordinarie e comunque tale da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini probabilistici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)