Sez. 6, Sentenza n. 294 del 29/01/1999 Cc. (dep. 04/05/1999) Rv. 214051 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Soggetto tossicodipendente - Programma terapeutico di recupero - Precedenti penali non di eccezionale rilevanza - Ostacolo alla revoca della custodia cautelare - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di misure cautelari personali a carico di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata, ai fini della revoca della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 89, secondo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l'acquisto di droga destinata al consumo personale. (La Corte, nel motivare la decisione, ha precisato che i precedenti penali del tossicodipendente, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sè sintomatici della richiesta "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della medesima, intendendosi tale eccezionalità nel senso di una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)