Sez. 6, Sentenza n. 5496 del 07/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259055 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla legge n. 90 del 2012 - Condotta - Distinzione tra concussione ed induzione indebita - Criteri - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE
Il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., è caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un indebito vantaggio per lo stesso, distinguendosi da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato a norma dell'art. 319 quater cod. pen. la condotta di un ispettore del lavoro dell'ASL che, nel corso di una verifica presso un autolavaggio, aveva prospettato al titolare dell'esercizio di "risolvere" i problemi derivanti dalle irregolarità riscontrate in cambio della dazione di denaro ed altre utilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)