Sez. 6, Sentenza n. 32246 del 11/04/2014 Cc. (dep. 21/07/2014) Rv. 262075 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - Tentativo di induzione indebita - Condotta - Indebito vantaggio perseguito dal privato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo, poichè tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)