Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 26/10/1988 (Rv. 460327 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA DI MERCE - CREDITO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RITARDO NELLA FORNITURA DELLA MERCE - AUTONOMIA DEI RAPPORTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA DI MERCE - CREDITO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RITARDO NELLA FORNITURA DELLA MERCE - AUTONOMIA DEI RAPPORTI.*
È da riconoscere sussistente il requisito dell'autonomia dei rapporti, necessario perché si possa procedere alla compensazione di due crediti contrapposti, nell'ipotesi in cui taluno faccia valere il proprio credito avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura di merce mentre colui che è obbligato al pagamento del detto prezzo agisca per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dal ritardo con il quale è stata effettuata la fornitura. (V 301/88, mass n 456858; (V 202/85, mass n 438425; (V 6320/84, mass n 437931; (V 2019/70, mass n 348102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)