Sez. 1, Sentenza n. 202 del 21/01/1985 (Rv. 438425 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITI CONTRAPPOSTI DERIVANTI DAL MEDESIMO CONTRATTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITI CONTRAPPOSTI DERIVANTI DAL MEDESIMO CONTRATTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disciplina della compensazione giudiziale non è applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo contratto, ancorché uno di essi trovi titolo in responsabilità risarcitoria per inadempimento del contratto stesso, in quanto in detta situazione si richiede un mero accertamento contabile delle rispettive posizioni di dare ed avere inerenti ad un unico rapporto, non riconducibile nell'ambito dell'istituto della compensazione in senso proprio. (V 1145/83, mass n 425925; (V 2968/82, mass n 420873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)