Sez. L, Sentenza n. 12574 del 12/12/1997 (Rv. 510878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di una lavoratrice al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età - Impugnativa di licenziamento - Successiva domanda di accertamento di sussistenza del rapporto di lavoro - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
È configurabile il mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di domanda nuova preclusa in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi naturali, con prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, non anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla cui stregua il fatto costitutivo venga dedotto. Pertanto, nell'ipotesi in cui una lavoratrice, alla quale sia stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro al compimento del cinquantacinquesimo anno per raggiunti limiti di età, abbia in primo grado impugnato il licenziamento per ragioni di discriminazione sessuale chiedendo la declaratoria di nullità del recesso e il pagamento delle retribuzioni fino all'effettiva reintegra e, in secondo grado, abbia chiesto l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro con ordine al datore di lavoro di consentire l'espletamento dell'attività lavorativa con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, non è configurabile domanda nuova, posto che il fatto che il datore di lavoro abbia considerato cessato il rapporto al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età della lavoratrice è stato chiaramente da quest'ultima riportato nell'atto introduttivo e mai modificato, ed inoltre, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di detto fatto, la lavoratrice ha sempre dedotto a fondamento delle proprie richieste la situazione di giuridica sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e di continuità dei diritti connessi, in conseguenza di una comunicazione datoriale ritenuta illegittima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)