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Sez. 2, Sentenza n. 7201 del 24/06/1995 (Rv. 493094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Condizioni -Diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum o diversa qualificazione dell'originaria pretesa - Domanda nuova - Esclusione - Indebito arricchimento - Proposizione in appello per la prima volta - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti inalterati. Pertanto, la domanda di indebito arricchimento può essere proposta per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)