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Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 23/09/2004 (Rv. 577327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, commi quinto e sesto, della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di occupazioni d'urgenza - Percezione in epoca posteriore alla entrata in vigore della medesima legge, sulla base di un titolo anteriore - Prelievo fiscale - Ritenuta - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577327-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, poiché l'occupazione d'urgenza è un momento normale del procedimento espropriativo e l'art. 11, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 afferma che "le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al quinto comma costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi", sono soggette al previsto prelievo fiscale le somme percepite dopo l'entrata in vigore della predetta legge dal contribuente a titolo di indennizzo per occupazione d'urgenza, come quelle percepite a titolo di indennità di esproprio, pur se il titolo sia anteriore.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)