Sez. 1, Sentenza n. 6476 del 02/07/1998 (Rv. 516905 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Rinvio di ufficio ad udienza diversa da quella immediatamente successiva - Comunicazione alle parti - Omissione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA
Il rinvio di ufficio, dell'udienza collegiale, per il quale - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ. - non è necessario alcuno avviso alle parti, è quello che si attua all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, mentre sussiste l'obbligo della comunicazione della nuova data qualora vi sia, per qualsiasi ragione, rinvio ad altra diversa udienza. In quest'ultima ipotesi l'omessa comunicazione, comportando una violazione del principio del contraddittorio e violando il diritto di difesa della parte, determina la nullità degli atti che nell'udienza in questione vengano compiuti, nonché della sentenza pronunciata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)