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Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 10/02/1994 (Rv. 485269 - 01)

Procedimento civile - Udienza - Discussione della causa | Udienza collegiale - Rinvio d'ufficio - Rinvio ad udienza diversa da quella immediatamente successiva - Comunicazione alle parti - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485269-01

Procedimento civile - Udienza - Discussione della causa

Il rinvio d'ufficio, dell'udienza collegiale, per il quale - ai sensi degli artt. 82e 115 disp. art. cod. proc. civ. - non è necessario alcun avviso alle parti, è quello che sia attua nell'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa era originariamente fissata, mentre sussiste l'obbligo di comunicazione della nuova data qualora vi sia, per qualsiasi ragione, rinvio ad altra diversa udienza. In quest'ultima ipotesi, - salvo che non si verifichi sanatoria per la presenza dei difensori ancorché non avvertiti ovvero la presentazione di loro difese - l'omessa comunicazione, comportando una violazione del principio del contraddittorio e violando il diritto di difesa della parte, determina la nullità degli atti che nell'udienza vengono compiuti e della sentenza pronunciata.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)