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Sez. U, Sentenza n. 6689 del 14/06/1995 (Rv. 492846 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Contemporaneo esercizio delle funzioni di Commissario per la liquidazione degli usi civici e di Assessore regionale per gli usi civici - Situazione di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492846-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Il contemporaneo esercizio, da parte della stessa persona, delle funzioni giurisdizionali di Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana, Umbria e Marche e di quelle amministrative di Assessore agli usi civici della Regione Lazio, non comportando il difetto di imparzialità dell'organo giudicante, non determina né il vizio di costituzione del giudice -e, quindi, la nullità o l'inesistenza della sentenza del detto Commissario -, né una situazione di incompatibilità del medesimo, in quanto dal solo fatto che il giudice, come persona fisica, sia contemporaneamente investito di funzioni amministrative e si trovi a decidere una causa che riguarda materie assegnate alla competenza della pubblica amministrazione, da cui egli dipende non è consentito desumere a suo proprio interesse nella causa, il quale faccia ragionevolmente ritenere che, nel giudicare sulla controversia, il giudice stesso non soltanto possa essere prevenuto in favore o in danno di una delle parti, ma che si ponga nella veste di parte del processo, in violazione del principio per cui nessuno può essere giudice della propria causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., DPR 15/01/1972 num. 11 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)