Sez. 5, Sentenza n. 12152 del 09/06/2005 (Rv. 581261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione proposto dalle agenzie fiscali, a decorrere dall'1 gennaio 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999 - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 - Ammissibilità - Speciale autorizzazione - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo quinto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dall'1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61) e sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale proposto dall'Agenzia delle entrate dopo l'1 gennaio 2001, potendo detta Agenzia avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del citato D.L.gs. n. 300 del 1999, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui all'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza la necessità di speciali autorizzazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM 28/12/2000, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)