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Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003 (Rv. 562972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione proposto dalle agenzie fiscali, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999 - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 - Ammissibilità - Speciale autorizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, dopo la costituzione, disposta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa l'1 gennaio 2001 (ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000), delle agenzie fiscali, alle quali sono trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate, le agenzie medesime possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del citato d.lgs., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui all'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi di quest'ultima disposizione, qualora sussista autorizzazione di legge, la rappresentanza e la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato sono assunte in via organica ed esclusiva (eccettuati i casi di conflitto d'interessi con lo Stato o le regioni e fatta salva la facoltà delle amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi del detto patrocinio), con la conseguenza che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto - dopo l'1 gennaio 2001 - dall'agenzia delle entrate, rappresentata, senza la necessità di speciali autorizzazioni, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM Finanze 28/12/2000 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)