diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 13775 del 16/02/2011 Ud. (dep. 07/04/2011) Rv. 250130 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Manutenzione di una strada comunale - Posizione di garanzia.
Stato
decisa il 2011-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250130-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il sindaco ed il responsabile dell'ufficio tecnico del comune sono titolari, in virtù di una generale norma di diligenza che impone agli organi (rappresentativi o tecnici) dell'amministrazione comunale di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'incolumità dei cittadini, della posizione di garanzia avente ad oggetto l'adeguata manutenzione ed il controllo dello stato delle strade comunali. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che detta posizione di garanzia fosse stata validamente delegata, in virtù di una delibera comunale, al funzionario addetto alla manutenzione della rete stradale di un comune di non grandi dimensioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)