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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25825 del 23/09/2021 (Rv. 662486 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE | Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Diritto potestativo - Contenuto - Effetti.
Stato
decisa il 2021-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662486-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del bene presuppone la validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione, e consiste nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi "ex post", di chiedere all'autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc".

Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)