Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 07/09/2018 (Rv. 650329 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie pendenti ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti e modalità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010 (nel testo applicabile "ratione temporis") le controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto (26 maggio 2010), da oltre dieci anni, sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 29/09/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)