Sez. 5, Sentenza n. 5713 del 12/03/2007 (Rv. 596601 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 - Entrata in vigore nel corso del giudizio di appello - Istanza di applicazione - Onere a carico del contribuente - Termine - Inosservanza - Conseguenze - Mancata applicazione - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazione delle norme tributarie, qualora le modifiche del sistema sanzionatorio introdotte dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 siano entrate in vigore nel corso del giudizio di secondo grado, incombe al contribuente l'onere di chiederne l'applicazione, anche in sede di deposito delle memorie ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, risultando altrimenti inammissibile nel giudizio di legittimità la censura riflettente la mancata applicazione della nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)