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Sez. 5, Sentenza n. 9129 del 19/04/2006 (Rv. 588847 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità ai giudizi in corso - Presupposti - Allegazione degli elementi di fatto necessari - Onere a carico della parte - Sussistenza - Conseguenze - Non colpevolezza - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588847-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'applicabilità degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ai processi in corso, prevista dall'art. 25, comma secondo, del medesimo d.lgs., se impone al giudice presso il quale pende la controversia di attuare le nuove disposizioni, non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti. Ne consegue che anche eventuali contestazioni relative alla colpevolezza non possono essere sollevate nel giudizio di cassazione senza che siano state preventivamente proposte nel giudizio di merito (nella fattispecie, svoltosi dopo l'entrata in vigore delle norme suddette).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)