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Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 11/02/2010 Ud. (dep. 24/03/2010) Rv. 246459 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono "alla rinfusa" di rifiuti - Deposito temporaneo - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246459-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e, in precedenza, dall'abrogato art. 6, comma primo, lett. m) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. M CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. M CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)