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Sez. 3, Sentenza n. 38676 del 20/05/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260384 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito controllato o temporaneo - Natura - Mancanza dei requisiti di legge - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260384-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 D.Lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)