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Sez. 2, Sentenza n. 181 del 20/01/1967 (Rv. 325898 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - ANNULLABILI - NULLE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325898-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - ANNULLABILI - NULLE - DISTINZIONE.*

Le delibere delle assemblee dei condomini degli edifici affette da vizi formali, cioe prese in violazioni nelle prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione e di informazione dell'assemblea nonche quelle affette da eccesso di potere e da incompetenza che, cioe, invadono il campo riservato all'amministratore sono soltanto annullabili e la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art.1137 cod. civ.. sono, invece, nulle, e l'impugnativa non e soggetta al predetto termine di decadenza, quelle affette da vizi attinenti alla regolarita della Costituzione dell'assemblea, quelle che, in prima o in seconda convocazione, sono state prese senza il previo invito di tutti i condomini, o con maggioranze inferiori a quelle prescritte, ovvero aventi un oggetto impossibile o illecito, e quelle prive degli elementi essenziali. (Cfr.324210 321887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)