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Sez. 4, Sentenza n. 14863 del 03/02/2004 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228597 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna al risarcimento - Obblighi del giudice del gravame conseguenti alla disposizione ex art. 578 cod. proc. pen. - Conseguenze in tema di declaratoria di estinzione del reato.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228597-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Il principio di economia processuale - in base al quale l'art. 129 cod. proc. pen. impone di dichiarare la causa estintiva del reato in assenza della prova "ictu oculi" dell'innocenza - va coordinato, nell'ipotesi di una condanna di primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, con la disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.: con la conseguenza che il giudice del gravame dovrà esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)