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Sez. 5, Sentenza n. 28289 del 06/06/2013 Ud. (dep. 28/06/2013) Rv. 256283 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna in primo grado al risarcimento dei danni - Obblighi del giudice del gravame derivanti dalla disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - Conseguenze in tema di declaratoria di estinzione del reato.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256283-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)