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Sez. 4, Sentenza n. 33309 del 08/07/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241962 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna in primo grado al risarcimento dei danni - Obblighi del giudice del gravame - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241962-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Nel caso in cui, dopo la condanna di primo grado al risarcimento dei danni in favore della parte civile, venga dichiarata, in sede di gravame, la non punibilità dell'imputato "ex" art. 129 cod. proc. pen., il giudice del gravame è tenuto ad esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile e, se da detto esame emerga la prova dell'innocenza, deve ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure ad altri fini) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)