Sez. U, Sentenza n. 4286 del 16/12/1974 (Rv. 372962 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ORDINARIO - APPLICABILITA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ORDINARIO - APPLICABILITA.*
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, consentito per motivi attinenti alla giurisdizione, nonche, in forza dell'art 111 Costituzione, per violazione di legge, e proponibile nel termine ordinario di sessanta giorni anziche in quello di trenta giorni stabilito dal DPR 5 aprile 1950 n 221. (Conf 687'67, mass n 326720; V 1178'70, mass n 346780).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)