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Sez. 1, Sentenza n. 72 del 09/01/1987 (Rv. 449875 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - CONSENSUALE OMOLOGATA - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449875-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - CONSENSUALE OMOLOGATA - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche al fine del riscontro dei requisiti per il divorzio, la cessazione di uno stato di separazione giudiziale (o consensuale omologata) dei coniugi, per effetto di riconciliazione, richiede la ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, e, pertanto, non può discendere dalla mera ripresa della coabitazione, che può trovare ragioni non incompatibili con il perdurare di quello stato (quale, nella specie, l'esigenza di dissimulare temporaneamente la separazione a figli minori). (V 5324/83, mass n 430243).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)