Sez. 6, Sentenza n. 19469 del 09/04/2025 Cc. (dep. 26/05/2025) Rv. 288140-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Ammissione della curatela fallimentare mai chiamata a intervenire nel procedimento di prevenzione al passivo della relativa procedura – Opponibilità della sentenza revocatoria ordinaria emessa dopo la confisca del bene – Esclusione nel caso in cui la curatela si sia limitata a proseguire il giudizio civile fino all’accoglimento dell’azione revocatoria – Ragioni – Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, alla curatela fallimentare ammessa al passivo di una procedura di prevenzione patrimoniale, mai chiamata a intervenire nel relativo procedimento definito con la confisca di un bene sequestrato dopo la trascrizione della domanda di revocatoria e limitatasi, pertanto, a proseguire nel giudizio civile fino all'accoglimento dell'azione, non è opponibile la sentenza di revocatoria ordinaria emessa dopo la confisca, essendo il solo giudice della prevenzione funzionalmente competente a verificare i diritti alla stessa opponibili. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'avvento del sequestro e della successiva confisca rende indifferente, in assenza di una valutazione di segno contrario del giudice della prevenzione, l'accoglimento della domanda di revocatoria, né comporta la retroazione del bene).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)