Sez. 6, Sentenza n. 23839 del 26/04/2019 Cc. (dep. 29/05/2019) Rv. 275987 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Proposto e terzo che ha partecipato al procedimento - Incidente di esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Revocazione ex art. 28 del d.lgs. 159 del 2011 - Ammissibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo, che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell'inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti "sine die" e "ad nutum", l'instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)