Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006 Cc. (dep. 08/01/2007) Rv. 234956 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Confisca - Revoca - Istanza - Legittimazione - Condizioni - Partecipazione al procedimento o soggetto messo in grado di parteciparvi.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, Legge 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre chi non sia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valere l'inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)