Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020 Cc. (dep. 22/02/2021) Rv. 280528 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali - Confisca - Terzo intestatario del bene - Mancata citazione nella fase della cognizione - Incidente di esecuzione - Ammissibilità - Onere della prova dell'intestazione fittizia - Ripartizione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)