Sez. 2, Sentenza n. 16022 del 14/11/2002 (Rv. 558484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione di accertamento - Presupposto - Attuale verificarsi della lesione di un diritto - Necessità - Esclusione - Stato di incertezza oggettiva sul rapporto e sul suo contenuto - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato ai ricorrenti condomini l'interesse all'accertamento in astratto della natura condominiale o meno d'una parte dell'edificio e/o della soggezione di essa al vincolo di destinazione a parcheggio, con conseguenti diritti suscettibile di onere fatti valere ai sensi degli artt. 1117 ss. cod. civ. e 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)