Sez. L, Sentenza n. 5092 del 23/07/1983 (Rv. 429952 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - PORTATA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - PORTATA.*
Il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. (applicabile anche ai procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, concernenti cioè questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non si estende alle eccezioni in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la sussistenza dei quali deve essere verificata d'ufficio dal giudice, ancorché esse comportino la necessità di nuove indagini. (Conf 4536/81, mass n 415246; (Conf 2805/80, mass n 406561; (Conf 4106/79, mass n 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)