Sez. L, Sentenza n. 910 del 30/01/1987 (Rv. 450569 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI NOMINATIVI - NON CONFORMITÀ ALLA LEGGE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI NOMINATIVI - NON CONFORMITÀ ALLA LEGGE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
I provvedimenti d'iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi (principali e suppletivi) dei lavoratori agricoli - la cui compilazione è stata affidata, ai sensi del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, alle commissioni locali per la manodopera agricola, le quali debbono trasmetterli allo S.C.a.U. - sono Atti amministrativi (diretti al riscontro, senza margine di discrezionalità che non sia meramente tecnica, dei presupposti di legge per il conseguimento delle prestazioni assicurative), che il giudice ordinario può sindacare incidenter tantum, disapplicandoli ove non conformi a legge. (V 6202/84, mass n 437849).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)