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Sez. L, Sentenza n. 2947 del 14/03/1995 (Rv. 491146 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Pensione di invalidità per un coltivatore diretto - Mancanza del requisito dell'effettivo esercizio dell'attività - Disapplicazione del provvedimento di iscrizione dell'interessato negli elenchi dello SCAU - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491146-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Nella controversia concernente l'attribuzione della pensione di invalidità, l'accertamento della mancanza del requisito dell'effettivo esercizio dell'attività di coltivatore diretto (che, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n.9, ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto) consente al giudice di disapplicare siccome illegittimo, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, il provvedimento di iscrizione dell'interessato negli appositi elenchi dello S.C.A.U., iscrizione il cui carattere vincolante, se impone all'I.N.P.S., quale ente gestore della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria, di costituire in concreto il rapporto giuridico previdenziale, non impedisce tuttavia all'Istituto - al fine di negare il trattamento assicurativo - di contestare, sia pure in via incidentale, l'esistenza dei presupposti di essa.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 10, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)