Sez. 1, Sentenza n. 1063 del 17/12/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 243929 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Effetti penali estinti - Non comprendono le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)