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Sez. 6, Sentenza n. 4315 del 04/11/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209216 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Iscrizione nel casellario giudiziale - Eliminazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209216-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO

La disposizione dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., secondo la quale l'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini ed alle condizioni ivi previste, comporta l'estinzione di ogni effetto penale, non trova applicazione in relazione all'eliminazione dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, dal momento che, da un lato, la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna, e, dall'altro, l'iscrizione nel casellario giudiziale non rientra tra gli effetti penali della condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687, Cod. Pen. art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)