Sez. 3, Sentenza n. 4868 del 20/12/2004 Cc. (dep. 10/02/2005) Rv. 230955 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - estinzione del reato | Iscrizione nel casellario giudiziale - Eliminazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - estinzione del reato
L'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, dal momento che l'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace (La Corte ha osservato che non è ipotizzabile una applicazione analogica della citata disposizione che si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esaustivo l'intera materia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)