Sez. 3, Sentenza n. 6269 del 21/11/1988 (Rv. 460610 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*
La disposizione contenuta nell'art. 3 n. 2 della legge n. 253 del 1950, secondo cui il conduttore decade dal diritto alla proroga legale allorché abbia cessato di svolgere nell'immobile destinato ad uso non abitativo l'attività alla quale esso serviva, trova deroga nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 5 della legge n. 19 del 1963, che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attività commerciale od artigiana, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda e con il solo Onere di darne comunicazione al locatore stesso, senza che il mancato adempimento dell'incombente produca effetti invalidanti o giustifichi la risoluzione del contratto di locazione fino a quando il locatore non notifichi al conduttore la sua opposizione, dando la prova dei gravi motivi che la giustificano. (Conf 6465/81, mass n 417293; (Conf 3717/81, mass n 414353; (Conf 6295/80, mass n 410035).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 n. 2, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)