Sez. 3, Sentenza n. 6465 del 05/12/1981 (Rv. 417293 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*
La sublocazione dell'immobile nonostante il divieto pattuito nel contratto di locazione, operata dal conduttore nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 - che permette (anche senza il consenso del locatore) la sublocazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attività commerciale o artigiana, nell'ipotesi di locazione anche della azienda - non deve essere necessariamente preceduta, a pena di Invalidità, dalla comunicazione prevista dalla stessa norma. Infatti, sino a quando il conduttore non fa la prescritta comunicazione, il locatore non può considerarlo inadempiente, ma può soltanto, dopo avere accertato la situazione venutasi a creare, notificare la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, e, unicamente quando sia accertata la ricorrenza dei gravi motivi addotti, può essere risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore. (Conf 3717/81, mass n 414353; (Conf 6295/80, mass n 410035; (Conf 2968/79, mass n 399289).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)