Sez. 4 - , Sentenza n. 56962 del 23/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018) Rv. 275191 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e contestuale revoca della patente - Sospensione della sanzione amministrativa accessoria - Necessità - Ragioni - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto, atteso che, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di tale sanzione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di esito negativo dei lavori, il giudice dovrà applicare in via definitiva la revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione che consegue "ex lege" al reato).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)