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Sez. 3, Sentenza n. 15030 del 27/11/2001 (Rv. 550621 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Obbligatorietà dell'assicurazione per la r.c. - Condizione di proponibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione - Sussistenza - Principio regolatore della materia - Configurabilità - Conseguenze in materia di controversia decisa da giudice conciliatore - Fattispecie relativa a sinistro cagionato da un motoveicolo sprovvisto di targa anteriormente al primo ottobre 1993, data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per effetto del D.Lgs. 285/1992 (art. 237).
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550621-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilità civile, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990).Pertanto, se il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 237 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (che ha abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - che esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall'obbligo dell'assicurazione per la r.c. - ed ha stabilito che la soggezione di detti motoveicoli all'assicurazione obbligatoria decorre dal primo ottobre 1993), non è proponibile dal danneggiato l'azione diretta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione del veicolo, potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 cod. civ., salva la chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte di questi; tale improponibilità della domanda, attenendo ad una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla disponibilità delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilità, rilevando che quello suesposto costituisce principio regolatore della materia, che il conciliatore è tenuto a osservare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 237 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)