Sez. L, Sentenza n. 9843 del 27/07/2000 (Rv. 538847 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Licenziamento - Impugnativa - Prova dello stesso - Onere a carico del lavoratore - Sussistenza - Onere del datore di lavoro di provare l'esistenza di un abbandono del posto di lavoro - Configurabilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, e impugni l'allegato licenziamento, ha l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere, mentre non è sostenibile che spetti al datore di lavoro che il rapporto, al contrario, sia terminato a causa di un abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)