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Sez. L, Sentenza n. 9843 del 27/07/2000 (Rv. 538847 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Licenziamento - Impugnativa - Prova dello stesso - Onere a carico del lavoratore - Sussistenza - Onere del datore di lavoro di provare l'esistenza di un abbandono del posto di lavoro - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538847-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, e impugni l'allegato licenziamento, ha l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere, mentre non è sostenibile che spetti al datore di lavoro che il rapporto, al contrario, sia terminato a causa di un abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)