Sez. L, Sentenza n. 11243 del 13/11/1997 (Rv. 509859 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Rapporto dirigenziale - Applicabilità della disciplina codicistica - Causale della risoluzione (licenziamento, dimissioni, ecc.) - Onere della prova - Incidenza - Applicabilità della regola generale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
In caso di tesi contrapposte delle parti circa la causa della pacifica cessazione di un rapporto dirigenziale, ciascuna di esse - stante anche la applicabilità al licenziamento dei dirigenti della disciplina codicistica (artt. 2118 e 2119 cod. civ.) - ha l'onere di confortare sul piano probatorio le proprie allegazioni, costituenti il presupposto dei diritti fatti valere, circa autore e ragioni della iniziativa risolutoria, ai fini dell'accertamento al riguardo devoluto al giudice di merito. (Fattispecie relativa alla spettanza o meno al dirigente delle indennità di preavviso e supplementare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)